Art. 1.

      1. L'articolo 6 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. - (Professione, vicedirigenza e dirigenza sanitaria). - 1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge è articolato come segue:

          a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

          b) professionisti vicedirigenti in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero che abbiano almeno 5 anni di esperienza documentata nella qualifica di coordinatore, ai sensi del previgente ordinamento, occupata a seguito di pubblico concorso;

          c) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato l'attività professionale

 

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con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.

      2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 è istituita la funzione di vicedirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, l'eventuale conferimento di incarichi di vicedirigente comporta per le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche ai sensi dell'articolo 7 delta legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni, l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche di riferimento un numero di posizioni effettivamente occupate ed equivalenti sul piano finanziario.
      3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di vicedirigenza in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. L'esercizio della funzione di vicedirigenza è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

          a) master di primo livello in management nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, ovvero che abbiano almeno cinque anni di esperienza documentata nella qualifica di coordinatore, ai sensi del previgente ordinamento, occupata a seguito di pubblico concorso;

          b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

 

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      5. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, è valido per l'esercizio della funzione di vicedirigente.
      6. La vicedirigenza è affidata nel rispetto dei profili professionali, in correlazione agli ambiti e alle specifiche aree assistenziali, dipartimentali e territoriali.
      7. Le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, nelle aree caratterizzate da una determinata specificità assistenziale, ove istituiscano funzioni di vicedirigenza ai sensi del comma 2, affidano gli incarichi allo specifico profilo professionale.
      8. I titoli universitari conseguiti anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea e i diplomi ad essi equipollenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, sono validi per l'accesso ai master e alla laurea specialistica di cui alla presente legge».